Art. 2.
(Osservatorio nazionale per l'integrazione scolastica).

      1. È istituito, presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, l'osservatorio nazionale per l'integrazione scolastica, composto da rappresentanti delle amministrazioni centrali, regionali, locali, nonché di associazioni di disabili, loro familiari, loro federazioni e da esperti, nominati dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
      2. L'osservatorio di cui al comma 1 ha il compito di avanzare proposte al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e ad altri organi istituzionali relativamente al processo di integrazione scolastica e di valutare i risultati conseguiti

 

Pag. 5

sulla base di indicatori di qualità fissati dal Ministro stesso entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
      3. L'osservatorio è presieduto dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca o da un suo rappresentante. Il Ministro ne determina la composizione con proprio regolamento e lo convoca ogni qualvolta lo ritenga opportuno e, comunque, almeno due volte l'anno.
      4. L'osservatorio si avvale della collaborazione dell'ufficio studi, bilancio e programmazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
      5. L'istituzione e il funzionamento dell'osservatorio non determinano oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.